Regolamento di Istituto

REGOLAMENTO  INTERNO  DI ISTITUTO

versione digitale del Regolamento

Descrizione

PARTE  I

 PRINCIPI  FONDAMENTALI

 

Art. 1 – Il Liceo Classico e Musicale Statale “G. Palmieri” di LECCE (qui di seguito denominato Liceo Palmieri) si pone come fine fondamentale la formazione culturale e umana di ogni studente, oltre che la promozione della loro coscienza morale e civile, sì da favorire il loro inserimento nella società, nel mondo della cultura e del lavoro.

L’azione educativa e formativa è svolta da tutte le sue componenti attraverso la programmazione e la realizzazione del PIANO TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) del Liceo.

 

Art. 2 – Il Liceo Palmieri garantisce e salvaguarda i diritti individuali della persona. In esso il personale, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire:

  • la formazione nell’esercizio della cittadinanza;
  • la realizzazione del diritto allo studio;
  • lo sviluppo della potenzialità di ogni studente, la valorizzazione delle eccellenze e il recupero delle situazioni di svantaggio;
  • la possibilità di arricchimento tramite esperienze di stage e periodi di studio all’estero (nell’ambito di progetti riconosciuti e sostenuti dal MIUR).

 

Art. 3 – La vita della comunità scolastica è rivolta alla crescita della persona, presuppone l’arricchimento attraverso il confronto, il rispetto reciproco di tutte le persone che vi operano e favorisce l’esercizio dei valori di libertà, di solidarietà e di uguaglianza. In questo senso la Scuola pubblica statale non rappresenta semplicemente un servizio reso alla collettività, ma è strumento essenziale per assicurare a ogni studente la formazione alla cittadinanza, intesa come possesso di diritti specifici e obbligo di assolvere precisi doveri, come appartenenza a una determinata  comunità sociale, come possibilità di contribuire alla sua crescita culturale, umana, sociale ed economica.

 

Art. 4 – Il regolamento interno è strumento di formazione e di educazione: esso fornisce la corretta chiave di lettura a ciascuna componente della comunità scolastica, di ogni comportamento che  possa turbare la vita della stessa.

Diventa quindi essenziale costruire un clima di scuola nel quale il rispetto del diritto di ogni studente a ricevere una seria formazione scolastica si coniughi con il dovere di garantire un adeguato impegno ad apprendere.

Su questa base è possibile raggiungere la condivisione delle regole che rendono efficace il patto formativo.

 

Art. 5 – Tutte le sanzioni hanno finalità educative e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità. Esse sono dirette ad ottenere che ogni studente:

  • si assuma consapevolmente la responsabilità dell’infrazione che ha commesso;
  • si renda conto del danno procurato a sé stessa/o e alla collettività;
  • riconosca spontaneamente la funzione “sanatoria” della sanzione;
  • si impegni ad avviare un comportamento rispettoso delle regole del vivere civile.

 

Art. 6 – Le sanzioni adottate non potranno influire sulla valutazione del profitto nelle singole discipline: il comportamento complessivo è valutato in sede di scrutinio con il cosiddetto voto di comportamento, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel POF del Liceo.

Art. 7 – Il Liceo Palmieri tutela il diritto alla riservatezza nei confronti di tutte le componenti.

 

PARTE II

DIRITTI E DOVERI DELLE/DEGLI STUDENTI

Art. 8 – Il Liceo Palmieri si impegna a porre progressivamente in essere condizioni per assicurare:

  • un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio di qualità;
  • offerte formative aggiuntive e integrative da realizzarsi in collaborazione con Enti esterni e/o anche mediante il sostegno di iniziative liberamente proposte dalle/dagli studenti e dalle loro associazioni e/o, infine, attingendo alla cosiddetta Banca delle risorse, di cui sono parte attiva e integrante le stesse famiglie;
  • iniziative concrete per il recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  • iniziative concrete per il potenziamento delle abilità e la valorizzazione delle eccellenze nei diversi ambiti della conoscenza;
  • salubrità e sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati per ogni studente, anche per le/gli studenti disabili;
  • disponibilità di Laboratori attrezzati e a tecnologia avanzata;
  • disponibilità di servizi, spazi, strumenti adeguati a mettere in atto progetti di inclusione e di accoglienza, nel pieno rispetto e nella valorizzazione della diversità;
  • servizi di sostegno, di educazione alla salute e al benessere psico-fisico e di assistenza psicologica, eventualmente anche mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa con le strutture pubbliche sanitarie;
  • iniziative e attività di informazione e promozione di scambi culturali, progetti di mobilità studentesca, stage formativi all’estero, previo riconoscimento delle stesse da parte del MIUR.

 

DIRITTI

Art. 9 – Ogni studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti  e valorizzi l’identità di ciascuna/o e sia aperta alla pluralità delle idee. La Comunità scolastica del Liceo Palmieri promuove la solidarietà tra componenti.

Art. 10 – Ogni studente ha diritto di essere informata/o sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell’Istituto.

Art. 11 – Ogni studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che induca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 12 – Ogni studente ha diritto alla libertà di apprendimento ed esercita autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative previste dal POF del Liceo.

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento di ciascuna/o. Nel caso di studenti BES e/o DSA, la progettazione didattica è illustrata in un apposito PDP, sottoscritto dalla/o studente stessa/o e dalla famiglia oltre che – eventualmente – da esperte/i di riferimento.

Art. 13 – Il Liceo Palmieri garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di Assemblea delle/degli Studenti: lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo n. 297 del 16 Aprile 1994 e della Circolare Ministeriale del 26 Novembre 2003.

DOVERI

Art. 14 – Ogni studente è tenuta/o a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere  assiduamente gli impegni di studio. Inoltre è invitata/o a partecipare liberamente alle attività integrative e complementari previste dal POF del Liceo per l’ampliamento dell’offerta formativa.

Art. 15 – Ogni studente è tenuta/o ad avere nei confronti della Dirigente Scolastica, delle/dei docenti, del personale tutto della scuola, delle proprie compagne e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé stessa/o.

Art. 16 – Ogni studente è tenuta/o a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento interno d’Istituto, nonché tutti gli articoli da esso previsti, e a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature didattiche, i laboratori e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Ogni studente è tenuta/o a rispettare altresì il Patto di Corresponsabilità, parte integrante dell Regolamento di Istituto.

Eventuali danni saranno risarciti  interamente dalle/dai responsabili.

Art. 17 – Ogni studente condivide, con tutto il personale che nella scuola opera, la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura.

 

PARTE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI INIZIO LEZIONI E INGRESSO A SCUOLA

Art. 18 – Le/gli studenti possono entrare in istituto nei 10 minuti che precedono l’inizio delle  lezioni (dalle ore 8.00 alle ore 8.10), con il primo suono della campanella, e al secondo suono devono trovarsi nelle rispettive aule, dove sono ad attenderle/i le/i insegnanti.

In particolari situazioni la Dirigente scolastica per motivi organizzativi ha la facoltà di modificare l’orario di entrata o di uscita di singole classi: di ciò sarà data preventiva comunicazione a mezzo lettura circolare e/o avviso nelle classi, tramite annotazione sul registro di classe e pubblicazione sulla bacheca del registro elettronico.

RITARDI ED ENTRATE POSTICIPATE

 

Art. 19 – Le/gli studenti che arrivino in ritardo rispetto all’orario di inizio delle lezioni saranno ammesse/i all’interno della scuola solo all’inizio della seconda ora, previo regolare permesso compilato a cura del genitore (o tutore legale) e della/o studentessa/studente (qualora maggiorenne e regolarmente autorizzata/o), SALVO POI DOVER GIUSTIFICARE TALE RITARDO CON IL REGISTRO ELETTRONICO.

Art. 20 – Non è ammessa alcuna entrata posticipata oltre l’inizio della seconda ora.

Spetta alla dirigenza, a seconda dei motivi e delle situazioni, adottare le decisioni e i provvedimenti che ritiene più opportuni, compresa la non ammissione alle lezioni e l’eventuale comunicazione ai genitori.

PAUSA DIDATTICA

Art. 21 – La pausa didattica è prevista fra la terza e la quarta ora di lezione e ha una durata  di dieci minuti, scanditi dal suono della campanella. Durante la pausa didattica le/gli studenti possono circolare liberamente nelle vicinanze della propria aula e solo sul corridoio di appartenenza della classe.

Le/i docenti vigileranno in aula e in prossimità dell’aula, mentre la vigilanza nei corridoi sarà assicurata dal personale ausiliario. Le/gli studenti sono tenuti a rispettare le regole della civile convivenza, non sottraendosi alla vigilanza, esercitata dal corpo docente e/o dal personale ausiliario, ciascuna/o per le proprie competenze e nell’ambito del proprio orario di servizio.

Art. 22 – È assolutamente vietato alle/agli studenti uscire dalla classe in assenza della/del docente. In nessun caso e per nessun motivo è consentito alle/agli studenti di uscire dal perimetro della scuola durante l’orario scolastico, a meno che non siano accompagnate/i da una/un loro insegnante o prelevate/i dal genitore (o, nel caso di studente maggiorenne autorizzata/o, previa compilazione del regolare permesso).

Art. 23 – Alla fine della pausa didattica, le/gli studenti sono tenute/i a rientrare nelle rispettive  classi con sollecitudine. In caso di ritardo nel rientro in classe ogni docente avrà cura di segnare sul Registro di Classe i nominativi delle/degli studenti assenti.

 

TERMINE DELLE LEZIONI

Art. 24 – Le lezioni terminano di regola secondo quanto previsto dal piano orario. Il termine delle lezioni è segnalato dal suono della campanella.

Ogni studente deve uscire dall’Istituto in modo ordinato, sotto la sorveglianza del personale docente dell’ultima ora di lezione. Non è consentita l’uscita prima del suono della campanella. Ai fini della sicurezza di tutta la comunità scolastica, la Dirigente Scolastica, qualora ne ravveda la necessità,  può predisporre particolari modalità di uscita.

USCITE ANTICIPATE

 Art. 25 – In particolari situazioni la Dirigente Scolastica può predisporre l’uscita anticipata di una o più classi. Di ciò è data preventiva comunicazione a mezzo di lettura circolare e/o avviso nelle classi, tramite annotazione sul registro, EMAIL ALLE FAMIGLIE E PRESTO ANCHE SU CANALE TELEGRAM.

Le/gli studenti minorenni non possono allontanarsi anticipatamente se non sono personalmente prelevate/i da un genitore (o tutore legale), previo accertamento dell’identità.

Art. 26 – Nell’eventualità di un malessere improvviso le/gli studenti devono informare le/i docenti e l’Ufficio di Dirigenza, che deciderà se affidarle/i ai servizi sanitari esterni o alle cure del personale addetto presente nell’Istituto. Sarà cura della scuola avvisare la famiglia tramite degli Uffici di Segreteria.

Art. 27 – Sono sospesi i permessi di entrate o di uscite al di fuori dell’orario di lezione nell’ultimo mese (mese di maggio), fatti salvi i casi urgenti derivanti da gravissime motivazioni.

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

 Art. 28 – Le assenze dalle lezioni determinano conseguenze dannose per ogni studente che, oltre a essere privata/o di importanti momenti formativi e di indispensabili attività didattiche, si trova poi costretta/o a recuperare faticosamente le lezioni svolte in classe.

Inoltre le assenze dalle lezioni, frequenti e/o di massa, incideranno in modo negativo sul risultato finale, in particolare sulla valutazione del comportamento.

Art. 29 – Del numero di assenze, come delle entrate posticipate e degli ingressi anticipati, si tiene conto nell’attribuzione del credito scolastico.

Art. 30 – Le assenze (proprio in considerazione dell’obbligo di frequenza delle lezioni) devono essere sempre giustificate ATTRAVERSO IL REGISTRO ELETTRONICO da chi ha la tutela giuridica della/o studente o dalla/o studente stessa/o, ANCHE SE MAGGIORENNE.

La/il docente della prima ora è delegata/o dalla Dirigente scolastica a verificare che il genitore o il tutore abbia provveduto a giustificare la/le assenze, avendo cura di annotare l’esito di tale verifica sul registro di classe .

La mancata giustificazione protrattasi per tre giorni consecutivi comporterà l’avviso alla famiglia.

Art. 31 – Ogni studente dovrà giustificare l’assenza al primo giorno di rientro a scuola.

In caso di dimenticanza della giustifica, le/gli studenti possono essere ammesse/i alle lezioni sempre dall’insegnante della prima ora, che prende nota sul registro di classe dell’obbligo per la/lo studente di giustificare il giorno successivo.

Nell’eventualità di reiterata dimenticanza, la stessa dovrà essere comunicata all’Ufficio di  Dirigenza, che assumerà la decisione del caso, compresa la facoltà di non ammettere la/o studente  in classe e di avvisare i genitori (o tutore legale).

Art. 32 –Il/i titolari della responsabilità genitoriale o la/il tutore è tenuto a ritirare le credenziali che permettono l’accesso al sistema Argo anche per giustificare le assenze dei propri figli, o dello studente sotto tutela, direttamente dal Registro elettronico o dalla App.

Art. 33 – Nel caso di assenza per malattia, se l’assenza supera i cinque giorni (compresi giorni festivi, le vacanze seguenti e intermedie), deve essere presentata il giorno stesso del rientro anche una certificazione medica da cui risulti che lo studente è idoneo a frequentare la scuola. Il certificato medico di idoneità alla frequenza dovrà essere poi depositato dalla/o studente in Segreteria.

La scuola si riserva di avvisare i genitori in caso di assenze frequenti e/o ritardi ripetuti, anche sulla base della segnalazione pervenuta dalla/dal docente coordinatrice/coordinatore.

 

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DELLE/DEGLI STUDENTI

 

Art. 34 – Le Assemblee di Classe, della durata di due ore al mese e per una sola volta al mese, come previsto dagli artt. 43 e 44 del D.P.R. n. 416 del 30/05/1974, devono essere richieste all’Ufficio di Dirigenza dalle/dai rappresentanti di classe elette/i o dalla maggioranza della stessa classe, attraverso un modulo da ritirare in Segreteria.

Le assemblee di classe devono ruotare durante l’anno su tutto l’arco dei giorni della settimana, evitando di gravare sempre sulle stesse discipline.

La richiesta di Assemblea di Classe deve indicare, oltre che la data e l’orario previsti per lo svolgimento, gli argomenti da discutere, e deve essere presentata all’Ufficio di Dirigenza almeno 5 giorni prima rispetto alla data indicata. La richiesta deve inoltre essere completata dalla firma delle/dei docenti che hanno lezione nel giorno e nelle ore indicate.

Al termine dei lavori, le/i rappresentanti devono consegnare all’Ufficio di Dirigenza il verbale della seduta.

Lo svolgimento regolare e corretto delle Assemblee di Classe è affidato al responsabile e civile comportamento delle/degli studenti. Le/i docenti delle classi in servizio per quelle ore sono delegate/i a prestare la dovuta assistenza senza diritto di intervento, se non richiesto. L’Assemblea potrà essere interrotta dalla/dal docente solo nel caso non sia rispettato il suddetto responsabile comportamento.

Art. 35 – Le Assemblee di classe possono riunirsi esclusivamente entro i primi quindici giorni di ciascun mese dell’anno scolastico, con esclusione dell’ultimo mese di lezione (da ottobre ad aprile).

Art. 36 – Le Assemblee di classe devono anche esprimere proposte di argomenti da trattare in Assemblea di Istituto. Degli stessi, deve restare traccia nel verbale redatto dalle/dai rappresentanti al termine della seduta.

Art. 37 – All’inizio di ogni anno scolastico le/i rappresentanti di Classe costituiscono, insieme con le/i rappresentanti d’Istituto e le/i due rappresentanti del Liceo nella Consulta provinciale delle/degli studenti il Comitato studentesco, che redigerà il Regolamento dell’Assemblea che dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto.

La/o studente che ottiene il maggior numero di voti nelle Elezioni del Consiglio d’Istituto viene nominato Presidente del Comitato Studentesco.

Art. 38 – Nella seconda parte di ciascun mese utile, si riunisce il Comitato studentesco, per discutere le proposte scaturite delle Assemblee di classe e di formulare l’ordine del giorno dell’Assemblea di istituto.

La convocazione del Comitato studentesco è richiesta all’Ufficio di Dirigenza, con almeno cinque giorni di anticipo, dalle/dai rappresentanti d’Istituto e da almeno la metà delle/dei rappresentanti di classe.

Art. 39 – Il Comitato studentesco, convocato in orario antimeridiano, in particolare nelle ultime due ore di lezione, organizza le Assemblee d’Istituto.

La richiesta di Assemblea mensile, unitamente agli argomenti dell’ordine del giorno, deve essere presentata all’Ufficio di Dirigenza con almeno cinque giorni di anticipo (per consentire alla Dirigente di avvisare  docenti e famiglie).

Art. 40 – Le Assemblee di Istituto potranno svolgersi per la durata di una giornata scolastica al mese (5 ore), per tutti i mesi dell’anno scolastico, con esclusione dell’ultimo mese di lezione (da ottobre ad aprile).

Art. 41 – Dei lavori dell’Assemblea si deve redigere regolare Verbale, sottoscritto dalla/dal Segretaria/o dell’Assemblea e dalla/dal Presidente del Comitato studentesco. Il documento sarà consegnato all’Ufficio di Dirigenza, perché venga conservato agli Atti del Liceo Palmieri.

Art. 42 – Su richiesta delle/degli studenti è consentita la partecipazione alle Assemblee d’Istituto di Esperte/i esterne/i, in funzione della loro formazione civile e culturale, su tematiche di ordine culturale, artistico, scientifico e sociale, per l’approfondimento delle stesse.

I nominativi delle/degli Esperte/i esterne/i devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. La partecipazione degli Esperti all’Assemblea deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto (comma 7, art.13 T.U.).

Sarà quindi cura del Comitato studentesco far pervenire la richiesta alla Dirigente Scolastica con congruo anticipo.

Art. 43 – L’Assemblea di Istituto è autogestita nei modi e nei termini comunicati e autorizzati dalla Dirigente Scolastica.

Art. 44 – Nella giornata di svolgimento dell’Assemblea, l’attività didattica è sospesa.

Art. 45 – Il giorno dell’Assemblea di Istituto, dopo l’appello (che sarà fatto in ciascuna classe dalla/dal docente della prima ora di lezione), le/gli studenti si recheranno in spazi adeguati all’interno del Liceo oppure in luoghi e spazi esterni alla scuola, previa autorizzazione del Consiglio d’Istituto.

Art. 46 – Nella giornata di Assemblea di Istituto, l’eventuale assenza deve essere regolarmente giustificata.

Art. 47 – Nella giornata dell’Assemblea di Istituto, le/i docenti sono invitate/i a collaborare con l’Ufficio di Dirigenza secondo il proprio orario di servizio, al fine di assicurare il suo regolare svolgimento.

In caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento, l’Assemblea sarà sciolta dallo stesso Ufficio di Dirigenza e verrà ripresa la normale attività didattica.

Art. 48 – Il Comitato studentesco garantisce l’esercizio democratico di ogni partecipante ed è responsabile del buon andamento dell’Assemblea di Istituto.

NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI IL COMPORTAMENTO DELLE/DEGLI STUDENTI

 

Art. 49 – Durante le lezioni le/gli studenti devono evitare di uscire dall’aula e comunque, in caso di necessità, non devono trattenersi fuori più del tempo necessario.

L’uscita dall’aula per qualunque motivo durante l’ora di lezione è lasciata alla responsabile valutazione della/del docente dell’ora e, comunque, deve essere consentita a una/o studente alla volta.

I trasferimenti verso la palestra e i laboratori del Liceo devono avvenire in modo sollecito e ordinato sempre sotto il controllo dell’insegnante. Al cambio dell’ora o nel caso di temporanea assenza dell’insegnante le/gli studenti devono restare in classe. L’insegnante subentrante registrerà come assenti sul registro di classe eventuali studenti non presenti in classe.

Alle/ai docenti si raccomanda di far sì che i cambi avvengano in modo sollecito affinché le classi non restino prive di sorveglianza. In caso di eventuale temporanea assenza dell’insegnante, il personale ATA è tenuto alla sorveglianza delle classi.

Art. 50 – È vietato a tutte/i fumare (anche sigarette elettroniche) nei locali scolastici (compresi i cortili e le pertinenze esterne).

 

Art. 51 – Non è consentito a scuola l’uso dei telefoni cellulari, se non durante la pausa  didattica di metà mattina, fermo restando l’assoluto divieto di fare foto o filmati. Si rammenta che in caso di violazione della Direttiva 104/2007 saranno presi i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto. In ogni caso sono responsabili di eventuali usi impropri (es. registrazione e/o diffusione di immagini e/o registrazioni vocali e/o filmati, ecc.). Le/i docenti hanno facoltà di ammetterne eccezionalmente l’uso al di fuori del tempo convenuto  per particolari situazioni da loro valutate. Pertanto, ai sensi della nota prot. n. 30 del 15 Marzo  2007, la violazione di tale divieto configura l’infrazione disciplinare, secondo quanto indicato nelle Tabelle delle infrazioni disciplinari alle pagine seguenti.

Per ogni comunicazione studente – famiglia (e viceversa), al di fuori della fascia oraria permessa, sono a disposizione gli Uffici di Segreteria, e non è ammesso l’uso di dispositivi personali.

Durante lo svolgimento dei compiti in classe, le/gli studenti sono tenute/i a depositare i propri telefonini sulla cattedra, pena l’annullamento della prova scritta da parte della/del docente della disciplina, che ha il dovere professionale della vigilanza sul comportamento delle/degli studenti.

Art. 52 – La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura e all’educazione di tutte/i. In caso di danneggiamento di qualsiasi genere (a partire dall’imbrattare banchi e/o muri), le/i responsabili – oltre a incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento – sono tenute/i a rimborsare il danno. Ove non sia possibile individuare le/i responsabili di eventuali danni, l’importo sarà addebitato all’intera classe o alle classi del piano.

Art. 53 – Le/gli studenti conferiscono con la Dirigente Scolastica per motivi attinenti la vita della scuola secondo l’orario di ricevimento disposto e comunicato dall’Ufficio di Dirigenza.

PARTE QUARTA

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA

Art. 54 – Il Liceo Palmieri, consapevole del fondamentale ruolo educativo della famiglia nella società moderna, sollecita la collaborazione dei genitori (o di chi ne fa le veci), al fine di favorire l’apprendimento e il successo formativo di ogni studente, nel rispetto dell’art. 1 del Regolamento sull’Autonomia scolastica (D.P.R. n. 275 dell’8 Marzo 1999).

Art. 55 – Il Liceo Palmieri assicura di norma le comunicazioni Scuola-Famiglia con circolari interne, per il tramite delle/degli studenti e attraverso il sito web, nonché per mezzo della piattaforma riservata, della posta elettronica e del canale telegram.

Art. 56 – Ogni docente assicura regolari contatti con le famiglie, sia mediante due INCONTRI collegiali da tenersi nel mese di dicembre e nel periodo di marzo-aprile, sia tramite incontri individuali programmati nelle ore antimeridiane, secondo un calendario di ricevimento dei   genitori che verrà reso pubblico dopo la formulazione dell’orario definitivo, mediante comunicazione alle classi da parte di ogni docente, mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito.

Art. 57 – Per particolari esigenze di carattere didattico e disciplinare, possono essere convocate nelle ore pomeridiane Assemblee dei genitori, su richiesta dei docenti, genitori e/o studenti.

Art. 58 – Per esigenze di trasparenza, le/i docenti faranno conoscere ai genitori i risultati delle  prove scritte e la valutazione dei colloqui mediante trascrizione dei voti sulla piattaforma SCUOLANEXT (disponibile all’apposito link presente nella home page del sito www.liceopalmieri.edu.it).

Art. 59 – I genitori possono conferire con la Dirigente Scolastica, previo appuntamento da concordare (anche telefonicamente), negli orari di ricevimento resi noti sul sito e presso la Portineria.

Art. 60 – È diritto–dovere delle famiglie svolgere un ruolo di collaborazione attiva con l’Istituto, al fine di salvaguardare i diritti e di sollecitare i doveri delle proprie figlie e dei propri figli.  All’interno del Liceo le/gli studenti devono sempre tenere un comportamento educato e dignitoso e devono usare, nei confronti del corpo docente e di tutto il personale scolastico, il rispetto dovuto a chi lavora per la loro formazione civile, culturale, morale e professionale.

PARTE QUINTA

AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE

 Art. 61 – L’istituzione di sezioni di Liceo musicale rappresenta una delle più rilevanti innovazioni nel quadro della rivisitazione della formazione liceale con l’inclusione, per la prima volta nella  storia del nostro Paese, della musica tra i percorsi di base per la costruzione della persona di cultura. Il percorso del Liceo musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico e pratico della musica, e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura.

Art. 62 – Il Liceo musicale guida ogni studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storia, estetica, teorica e tecnica.

Art. 63 – Il Liceo musicale assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999.

Art. 64 – Può accedere al Liceo musicale ogni studente che abbia conseguito il diploma secondario di primo grado, e non solo chi abbia frequentato una scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale o che abbia studiato privatamente uno strumento.

Art. 65 – L’ammissione alla frequenza del Liceo musicale è subordinata al superamento di una  prova di ammissione, da effettuarsi nei modi e nei termini stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico  e comunicati per mezzo del sito del Liceo.

Art. 66 – Ogni studente ha facoltà di scegliere e indicare il primo strumento per il quale intende studiare al momento dell’iscrizione al Concorso di ammissione.

Art. 67 – La valutazione delle/dei candidate/i è affidata a una Commissione costituita sulla base del Protocollo d’Intesa con il Conservatorio di studi musicali Tito Schipa di Lecce. La stessa, oltre a misurare il livello di abilità e competenze, provvederà ad assegnare il secondo strumento a ogni studente ammessa/o – privilegiando, nell’ordine, le esigenze dell’esercizio di musica d’insieme, la valorizzazione degli strumenti in dotazione al Liceo musicale, l’alternanza strumento monodico e polifonico.

Art. 68 – Eventuali richieste di modifica degli strumenti attribuiti vanno presentate, motivate per iscritto, alla Dirigente del Liceo alla fine del primo anno per quanto riguarda il primo strumento e alla fine del primo biennio per quanto riguarda il secondo strumento. Il passaggio avviene previo esame che verifichi le attitudini individuali e le abilità trasversali raggiunte

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